Il Contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha disposto la revisione del classamento catastale di sette unità immobiliari a Roma, aumentandone la rendita. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, stabilendo che l'amministrazione non può limitarsi a motivare il provvedimento richiamando formule generiche o la semplice evoluzione del mercato immobiliare. Per la legittimità della revisione parziale del classamento in specifiche microzone comunali, l'atto deve contenere una motivazione rigorosa, specifica e dettagliata. Devono essere indicati i criteri, le fonti e i dati statistici concreti che giustificano la rivalutazione del singolo immobile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente e ha accolto definitivamente il ricorso originario del Contribuente.
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