La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato che chiedeva la retrodatazione della misura cautelare per associazione a delinquere. La Corte ha chiarito che la retrodatazione, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., non è applicabile se, al momento della prima misura per un reato-fine (spaccio), non vi era un quadro probatorio sufficientemente grave e definito per il reato associativo. Il semplice fatto che le indagini fossero collegate non soddisfa il requisito della "desumibilità dagli atti", che richiede una conoscenza concreta e non solo storica dei fatti.
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