La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8134/2025, ha stabilito un principio fondamentale sulla retribuzione nel pubblico impiego. Anche quando un rapporto di lavoro viene riconosciuto come subordinato solo a posteriori (ex art. 2126 c.c.), la retribuzione spettante al lavoratore non può superare quella prevista dalla fascia iniziale del contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto al dipendente una retribuzione superiore, affermando che nella Pubblica Amministrazione non è ammessa la stipula di contratti 'atipici' o più favorevoli rispetto alla contrattazione collettiva, e che ogni somma erogata in eccedenza è da considerarsi indebita.
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