La Corte di Cassazione ha stabilito che la riduzione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non può avvenire tramite un taglio percentuale forfettario. La normativa sulla spending review (art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010) impone di 'cristallizzare' le risorse all'importo del 2010 e di ridurle in misura proporzionale solo in caso di diminuzione del personale in servizio. Nel caso di specie, un'Azienda Sanitaria aveva illegittimamente applicato un taglio del 30% sulla quota variabile della retribuzione di una dipendente. La Corte ha cassato la sentenza d'appello con rinvio, ordinando al giudice di ricalcolare il dovuto secondo i criteri di legge, ovvero depurando i fondi per il trattamento accessorio solo delle quote relative al personale cessato dal servizio.
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