Una lavoratrice, trasferita da un'azienda pubblica a un Ministero, ha chiesto che nel calcolo del suo assegno ad personam fossero inseriti il premio di produzione, l'indennità di rischio e il valore dell'assicurazione sanitaria integrativa. Il Ministero si è opposto, ritenendo tali voci variabili. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Ministero. I giudici hanno stabilito che il premio di produzione e l'indennità di rischio, essendo pagati in modo fisso e continuativo, vanno inclusi nel calcolo dell'assegno ad personam. Al contrario, il valore dell'assicurazione sanitaria va escluso, poiché il trasferimento ha interrotto la polizza originaria e la lavoratrice beneficia già della copertura previdenziale del Ministero. Di conseguenza, la lavoratrice mantiene i premi e le indennità, ma perde la quota dell'assicurazione sanitaria.
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