Una proprietaria di un terreno agricolo esercita il diritto di riscatto su un fondo confinante venduto a terzi, sostenendo il proprio diritto di prelazione agraria. I giudici di merito rigettano la domanda, riqualificando un preesistente contratto di comodato tra venditori e acquirente come affitto agrario. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, stabilendo che la mera facoltà di apportare migliorie al fondo, non costituendo un obbligo, non può essere considerata un corrispettivo (canone). Pertanto, il contratto resta un comodato, che non conferisce alcun diritto di prelazione, riaprendo la possibilità per la confinante di esercitare il proprio diritto.
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