A seguito di un incendio in un capannone, una compagnia assicurativa negava l'indennizzo agli eredi del contraente originario. La Corte di Cassazione conferma la decisione, stabilendo che la reticenza dell'assicurato su circostanze decisive (mancanza di dotazioni antincendio e diversa destinazione d'uso dell'immobile) con colpa grave, esonera l'assicuratore dal pagamento. La Corte chiarisce che stabilire se l'assicuratore fosse a conoscenza di tali fatti è una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, e che la conoscenza dell'agente non implica automaticamente quella della compagnia.
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