La Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti della responsabilità del direttore dei lavori in un complesso caso di vizi edilizi. La sentenza chiarisce che il professionista non risponde automaticamente di ogni difetto, ma solo per le violazioni del suo specifico dovere di vigilanza. Il caso riguardava la costruzione di una villa, dove il committente aveva citato in giudizio l'architetto e diverse imprese per gravi difetti. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva esteso la condanna dell'architetto oltre i motivi del suo ricorso, violando il divieto di 'reformatio in peius', e che gli aveva attribuito una responsabilità generica per tutti i vizi, senza distinguere tra errori esecutivi delle imprese e reali carenze di supervisione.
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