Una nota casa automobilistica affida la spedizione di pezzi di ricambio a un intermediario logistico, che a sua volta incarica un vettore principale. Quest'ultimo subappalta il trasporto a un vettore ausiliario, il quale si affida a un'ulteriore ditta inaffidabile. La merce sparisce nel nulla. Le compagnie assicurative, dopo aver risarcito il danno alla casa automobilistica, agiscono in surroga contro i trasportatori. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità del vettore e del vettore ausiliario in solido per colpa grave, escludendo i limiti di risarcimento previsti dalla legge. La sparizione della merce dovuta all'affidamento a soggetti non verificati configura una grave negligenza. Di conseguenza, i ricorsi dei trasportatori vengono rigettati, confermando il loro obbligo di risarcire il danno.
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