La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4397/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che una semplice e generica ammissione dei fatti non è sufficiente per dimostrare un sincero pentimento. Inoltre, ha confermato che, dopo la riforma del 2008, la sola incensuratezza dell'imputato non basta per la concessione del beneficio, essendo necessari elementi positivi specifici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »