Un professionista con centro degli interessi in Spagna ma iscritto all'anagrafe italiana si è visto negare un rimborso fiscale. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per determinare la residenza fiscale estero, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulla normativa nazionale. Pertanto, il criterio formale dell'iscrizione anagrafica cede il passo a quello sostanziale del 'centro degli interessi vitali' situato all'estero, accogliendo il ricorso del contribuente.
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