Un imputato, condannato per ricettazione, ha impugnato la sentenza di secondo grado lamentando l'incompetenza territoriale del giudice. Sosteneva che il processo si sarebbe dovuto svolgere presso il tribunale corrispondente alla sua residenza anagrafica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, in caso di incertezza sul luogo del reato, la competenza territoriale si determina in base al criterio dell'effettività. Pertanto, il domicilio effettivo dell'imputato al momento del fatto prevale sulla mera residenza anagrafica.
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