La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2135/2025, interviene sulla disciplina del patto di quota lite stipulato tra il 2006 e il 2012. La Corte ha stabilito che, sebbene lecito, tale accordo è nullo se il compenso risulta sproporzionato rispetto alle tariffe di mercato e alla complessità della prestazione. Il giudice di merito ha l'obbligo di effettuare una valutazione di congruità, non potendo limitarsi a confermare la validità dell'accordo solo perché liberamente pattuito tra le parti. In caso di nullità del patto, l'avvocato ha comunque diritto a un compenso determinato secondo le tariffe professionali.
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