La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che l'omessa pronuncia del giudice su una specifica domanda non impedisce alla parte di riproporla in un separato e successivo giudizio. Il caso riguardava una richiesta di rimborso per le spese di riparazione di un muro, avanzata dall'acquirente di un immobile nei confronti dei venditori. Questi ultimi sostenevano che una precedente sentenza, che li aveva già condannati a un risarcimento per il mancato godimento del bene, avesse creato un giudicato preclusivo. La Suprema Corte ha rigettato tale tesi, chiarendo che la precedente decisione non aveva mai statuito sulle spese di riparazione, configurando un'ipotesi di omessa pronuncia che legittimava la nuova azione legale.
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