La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28492/2024, ha confermato l'inammissibilità di un appello penale per mancato deposito della dichiarazione di domicilio. La Corte ha chiarito che, a seguito della Riforma Cartabia, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. impone, a pena di inammissibilità, di allegare all'atto di impugnazione una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, rendendo insufficiente quella già depositata nel corso del procedimento.
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