Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis ha impugnato l'ordinanza che autorizzava la registrazione dei suoi colloqui visivi e telefonici, lamentando una motivazione insufficiente e la violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il controllo colloqui 41-bis è una misura legittima e consequenziale alla valutazione di pericolosità sociale già accertata in via definitiva con il decreto ministeriale che dispone il regime speciale. Secondo la Corte, eventuali contestazioni devono essere rivolte contro il decreto ministeriale stesso, e non contro le singole misure di controllo che ne derivano.
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