Una società proprietaria di un complesso immobiliare ha proposto una riduzione della rendita catastale dei propri immobili, inclusi alcuni parcheggi, tramite la procedura DOCFA. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la proposta emettendo un avviso di accertamento che confermava i valori precedenti. La società ha impugnato l'atto, sostenendo che i parcheggi fossero opere di urbanizzazione esenti da accatastamento e che l'avviso fosse carente di motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che i parcheggi con autonomia funzionale e reddituale vanno sempre accatastati, indipendentemente dalle norme urbanistiche. Inoltre, l'obbligo di motivazione dell'accertamento derivante da procedura DOCFA è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se non vi sono contestazioni sui fatti ma solo valutazioni tecniche divergenti. La società perde la causa e deve pagare le spese.
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