L'Amministrazione Finanziaria ha rettificato in aumento la rendita catastale proposta da una società proprietaria di quattro parchi eolici, includendo nel calcolo il valore delle torri di sostegno degli aerogeneratori. La società ha impugnato l'atto, sostenendo che tali torri fossero escluse dalla tassazione in quanto componenti funzionali al processo produttivo energetico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che la torre eolica non è un semplice supporto statico, ma una parte attiva e indispensabile per il funzionamento della turbina. Di conseguenza, la determinazione della rendita catastale impianti eolici deve escludere il valore di queste strutture, in quanto equiparabili a macchinari industriali esenti (cosiddetti imbullonati). Vince la società energetica, che non dovrà pagare le maggiori imposte locali richieste.
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