Un professionista incaricato della progettazione e direzione lavori ha impugnato la sentenza che lo condannava al risarcimento per gravi difetti costruttivi in un immobile. Il ricorrente sosteneva che la rinuncia del proprietario verso le imprese costruttrici fallite dovesse configurarsi come remissione del debito, riducendo la propria Responsabilità solidale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, distinguendo tra la rinuncia agli atti del processo, di natura meramente procedurale, e la remissione del debito sostanziale. Inoltre, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze relative all'interpretazione delle clausole della polizza assicurativa, in quanto attinenti al merito della valutazione dei fatti.
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