La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorso era basato sulla presunta violazione di legge per mancata verifica delle cause di proscioglimento, in particolare la remissione tacita della querela. La Corte ha ribadito che i motivi di impugnazione sono tassativamente limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la valutazione sulla remissione tacita richiede un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità, confermando la consolidata interpretazione sull'inammissibilità del ricorso patteggiamento per motivi non previsti.
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