Un'amministratrice ha richiesto il pagamento delle proprie spettanze per la carica ricoperta in una società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il compenso dell'amministratore, se non predeterminato dallo statuto o dall'assemblea, non spetta automaticamente per la sola titolarità della carica. È infatti necessario che l'amministratore dimostri l'effettivo svolgimento dell'attività gestoria, fornendo prove sulla qualità e quantità del lavoro svolto. Nel caso specifico, l'amministratrice stessa aveva ammesso di non aver mai gestito concretamente l'azienda, lasciando i compiti ad altri soci. Di conseguenza, mancando la prova dell'attività svolta, il giudice non ha potuto liquidare alcuna somma, neppure in via equitativa. L'amministratrice perde la causa e deve pagare le spese legali.
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