Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale presupposta. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica. Il contribuente ha formalizzato il disconoscimento della copia fotostatica, ma i giudici di merito hanno respinto l'eccezione senza fornire motivazioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il giudice non può respingere un'eccezione così specifica in modo meramente assertivo, ma deve motivare la sua decisione, pena la nullità della sentenza.
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