La Corte di Cassazione conferma l'annullamento di un atto di irrogazione sanzioni per difetto di motivazione. L'Agenzia delle Entrate aveva basato la sanzione su un processo verbale di constatazione (p.v.c.) non allegato. Nel corso del giudizio di appello, l'Agenzia ha tentato di sanare il vizio introducendo un diverso p.v.c., notificato direttamente al contribuente. La Corte ha stabilito che tale deduzione costituisce un fatto nuovo, inammissibile in appello, ribadendo che la motivazione dell'atto tributario deve essere completa e chiara fin dall'origine, senza poter essere integrata successivamente con elementi non menzionati nell'atto impugnato.
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