La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello a causa della nullità della notifica al portiere. La validità di tale consegna è subordinata alla certificazione, da parte dell'agente postale, dell'assenza del destinatario e delle altre persone preferenziali, come familiari o addetti alla casa. In mancanza di tale attestazione nella relata di notifica, l'atto è nullo. Anche il tentativo di rinnovazione è stato giudicato invalido poiché l'avviso di ricevimento non specificava la qualità del consegnatario terzo, rendendo impossibile verificare il legame giuridico con il destinatario.
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