La Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso di un cittadino contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La causa riguardava un'iscrizione ipotecaria contestata. L'improcedibilità del ricorso è scaturita da un errore del ricorrente, che aveva dichiarato nell'atto di appello l'avvenuta notifica della sentenza impugnata senza poi depositarne la prova. La Corte ha applicato il principio di 'autoresponsabilità', affermando che tale dichiarazione, anche se errata, vincola la parte e rende il ricorso inammissibile se non accompagnato dalla relativa documentazione.
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