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Reiterazione Abusiva

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36 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Contratti a termine abusivi: Comune paga il danno comunitario
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti comunali, precedentemente impiegati come LSU e poi assunti con contratti a termine reiterati. La Corte d'Appello aveva negato il risarcimento per l'abuso di tali contratti, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che i contratti successivi al periodo LSU erano già di natura subordinata e che la Corte territoriale ha errato nel non valutare l'illegittimità della loro successione. Il caso è stato rinviato per la quantificazione del cosiddetto danno comunitario pubblico impiego, confermando la tutela dei lavoratori contro la precarizzazione anche nella Pubblica Amministrazione.
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Danno da reiterazione: risarcimento nel pubblico impiego
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento del danno da reiterazione abusiva di contratti a termine per un dirigente medico del settore pubblico. La Corte ha stabilito che tale danno è di natura 'comunitaria', presunto e non necessita di prova specifica da parte del lavoratore. La successiva assunzione a tempo indeterminato, poi dichiarata nulla, non elimina il diritto al risarcimento per l'abuso pregresso. Il ricorso dell'azienda sanitaria è stato respinto.
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Risarcimento contratti a termine: stabilizzazione ok?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13686/2024, chiarisce che l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente pubblico non esclude automaticamente il diritto al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a termine. Il risarcimento è dovuto a meno che l'assunzione non sia l'esito di una specifica procedura di stabilizzazione, mirata a superare il precariato e con una ragionevole certezza di successo ex ante. La Corte d'appello aveva erroneamente negato il risarcimento senza verificare queste condizioni, motivo per cui la sentenza è stata cassata con rinvio.
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Danno comunitario: risarcimento anche per contratti nulli
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore del settore pubblico ha diritto al risarcimento del danno comunitario per l'abusiva reiterazione di contratti a termine, anche se tali contratti sono nulli per mancanza di forma scritta. La nullità formale, imputabile alla Pubblica Amministrazione, non può vanificare la tutela sostanziale prevista dal diritto europeo contro il lavoro precario.
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Danno comunitario: tutela anche senza contratto scritto
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18935/2024, ha stabilito un principio fondamentale a tutela dei lavoratori precari della Pubblica Amministrazione. Anche in assenza di un contratto scritto, e quindi in presenza di un rapporto formalmente nullo, il lavoratore ha diritto al risarcimento del cosiddetto 'danno comunitario' se subisce una reiterazione abusiva di contratti a termine. La Corte ha chiarito che la nullità formale, imputabile alla P.A., non può vanificare la tutela sostanziale imposta dal diritto dell'Unione Europea contro l'abuso dei contratti precari.
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Abuso contratti a termine: la stabilizzazione basta?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13424/2024, chiarisce che la stabilizzazione di un lavoratore pubblico non elimina automaticamente il diritto al risarcimento per l'abuso di contratti a termine. La Corte ha stabilito che la stabilizzazione è una misura riparatoria solo se è una conseguenza diretta dell'abuso e volta a superare il precariato. Inoltre, inverte l'onere della prova per le differenze retributive: spetta al datore di lavoro dimostrare di aver trattato economicamente il lavoratore in modo non discriminatorio, e non al lavoratore provare il contrario.
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Danno comunitario: sì anche senza contratto scritto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4943/2024, ha stabilito un principio fondamentale a tutela dei lavoratori precari del settore pubblico. La Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento del cosiddetto "danno comunitario" per l'abusiva reiterazione di contratti a termine sussiste anche quando i rapporti di lavoro sono stati instaurati senza un contratto scritto. La mancanza della forma scritta, che di per sé costituisce un'illegittimità, non può annullare la tutela prevista dalla normativa europea contro l'abuso dei contratti a termine, ma anzi ne rafforza la necessità.
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Lavoro pubblico precario: tutela anche senza contratto
Una lavoratrice del settore forestale, impiegata da una Pubblica Amministrazione con una serie di contratti a termine non scritti, ha visto riconosciuto il suo diritto al risarcimento per l'abuso di tali contratti. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta non esclude la tutela contro la reiterazione abusiva, rafforzando così la protezione del lavoro pubblico precario in linea con le direttive europee. È stato invece negato il diritto a un'indennità per la mera disponibilità a lavorare.
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Danno comunitario: tutela anche senza contratto scritto
Una lavoratrice precaria, impiegata per anni da una pubblica amministrazione regionale tramite rapporti a termine non formalizzati per iscritto, ha richiesto il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito un principio cruciale: la tutela risarcitoria per il cosiddetto "danno comunitario" spetta al lavoratore anche in assenza di un contratto scritto. La nullità del contratto per vizio di forma, imputabile all'amministrazione, non può vanificare la protezione prevista dalla normativa europea contro l'abuso del lavoro precario. La Corte ha quindi cassato la decisione d'appello che negava il risarcimento, affermando che la mancanza di forma scritta costituisce un'illegittimità aggiuntiva che non esclude, ma anzi rafforza, la necessità di tutela.
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Danno comunitario: sì al risarcimento senza contratto
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore del settore pubblico ha diritto al risarcimento del cosiddetto "danno comunitario" per l'abusiva reiterazione di contratti a termine, anche qualora tali contratti siano nulli per mancanza di forma scritta. Secondo la Corte, il vizio di forma, imputabile alla Pubblica Amministrazione, non può tradursi in una minore tutela per il lavoratore, poiché la protezione contro il precariato imposta dal diritto dell'Unione Europea prevale sul vizio formale del singolo contratto.
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Contratto a termine nullo: risarcimento per abuso
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore del settore pubblico ha diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, anche se tali contratti sono nulli per mancanza di forma scritta. La Corte ha chiarito che la nullità, imputabile principalmente al datore di lavoro pubblico, non può vanificare la tutela eurounitaria contro il precariato. La nullità formale si aggiunge alla violazione sostanziale, rafforzando il diritto del lavoratore alla tutela risarcitoria agevolata (c.d. danno comunitario), senza necessità di provare il danno specifico. È stato invece respinto il motivo relativo a un compenso per la mera disponibilità alla chiamata.
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Lavoro a termine PA: tutela anche senza contratto scritto
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore del settore pubblico ha diritto al risarcimento per l'abuso di contratti a termine (il cosiddetto 'danno comunitario') anche se i contratti sono nulli per mancanza di forma scritta. La sentenza chiarisce che la tutela del lavoratore precario, derivante dal diritto europeo, non può essere annullata da un vizio formale imputabile alla stessa Pubblica Amministrazione. Il caso riguarda un lavoratore forestale siciliano il cui rapporto di lavoro a termine PA era stato reiterato abusivamente senza contratti scritti.
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Tutela lavoratore precario: Danno anche senza contratto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2992/2024, ha stabilito un principio fondamentale per la tutela del lavoratore precario nel settore pubblico. Un lavoratore, impiegato per anni da un'amministrazione regionale con una serie di contratti a termine, si è visto negare il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei rapporti perché i contratti erano nulli per mancanza di forma scritta. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che la nullità del contratto, imputabile al datore di lavoro pubblico, non esclude, ma anzi rafforza, il diritto del lavoratore alla tutela risarcitoria prevista dalla normativa europea contro l'abuso dei contratti a termine. La mancanza di un contratto scritto valido non può tradursi in un indebolimento della protezione del lavoratore.
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Danno comunitario contratto nullo: tutela garantita
Un lavoratore, impiegato per anni da un'amministrazione regionale con contratti a termine reiterati, ha richiesto il risarcimento del danno per l'abuso subito. La Corte d'Appello aveva negato il risarcimento, considerando i contratti nulli per mancanza di forma scritta. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la tutela contro l'abuso, nota come danno comunitario, spetta al lavoratore anche in caso di contratto nullo. La nullità formale, infatti, rappresenta un'ulteriore colpa del datore di lavoro pubblico e non può vanificare la protezione imposta dal diritto dell'Unione Europea.
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Reiterazione abusiva: la Cassazione sui contratti
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte di un ente pubblico. La Corte ha stabilito che le leggi regionali volte a promuovere l'occupazione non possono giustificare l'uso di contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze stabili e permanenti dell'amministrazione, come la manutenzione del verde pubblico. La sentenza ha confermato il diritto del lavoratore a un risarcimento del danno per l'abuso subito, negando però la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato, come previsto dalla normativa sul pubblico impiego. Entrambi i ricorsi, del lavoratore e dell'ente, sono stati rigettati.
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Contratti a termine pubblico impiego: no conversione
Una lavoratrice pubblica, dopo aver superato il limite di 36 mesi con contratti a tempo determinato, ha chiesto la trasformazione del suo rapporto in uno a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha rigettato la sua richiesta, confermando un principio consolidato: per i contratti a termine nel pubblico impiego, l'unica sanzione per la reiterazione abusiva è il risarcimento del danno, non la conversione del contratto, per salvaguardare la regola costituzionale dell'accesso tramite pubblico concorso.
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