Un ente previdenziale ha impugnato una sentenza d'appello che, pur accogliendo parzialmente il suo gravame, lo aveva condannato al pagamento di una parte delle spese legali. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il regolamento spese processuali deve basarsi sull'esito complessivo della lite. In questo caso, la cessazione della materia del contendere su alcune domande, dovuta al riconoscimento del diritto da parte dell'ente, configurava una soccombenza virtuale che giustificava la compensazione delle spese.
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