Una società finanziaria agisce contro un ente pubblico per il pagamento di crediti derivanti da forniture, ottenuti tramite cessione. L'ente si oppone, sostenendo la necessità della sua adesione secondo una vecchia normativa. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per un vizio di notifica, ma chiarisce un punto fondamentale sull'opponibilità cessione credito: si applica la legge vigente al momento della cessione (in questo caso il Codice degli Appalti del 2006), che non richiede più l'adesione della PA, ma un meccanismo di silenzio-assenso.
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