Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo del Detenuto contro il silenzio-rigetto della sua istanza di revoca del regime 41-bis. Il regime di rigore era stato applicato dopo un arresto per associazione finalizzata al narcotraffico. Successivamente, il Detenuto veniva assolto in primo grado da tali accuse, con conseguente revoca delle misure cautelari. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, stabilendo che l'assoluzione, anche se non definitiva, fa venir meno il quadro di pericolosità attuale che giustificava la misura. Di conseguenza, i giudici hanno annullato l'ordinanza impugnata, disponendo un nuovo esame del caso. La decisione sottolinea che non si può mantenere la revoca del regime 41-bis basandosi solo su accuse cadute in giudizio o su una biografia penale ormai superata.
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