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Regime Detentivo Speciale (Art. 41-Bis)

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Carcere duro applicato a detenuti pericolosi per impedire contatti con organizzazioni criminali esterne.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Colloqui 41-bis in videochiamata: via libera solo per emergenze
Un detenuto sottoposto al carcere duro ha ottenuto dal Magistrato di Sorveglianza la possibilità di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite collegamento video durante le restrizioni per la pandemia. Il Ministero della Giustizia ha contestato la concessione ritenendola incompatibile con la massima sicurezza. Al contempo, il detenuto ha impugnato il provvedimento per chiederne l'applicazione permanente, oltre l'emergenza sanitaria. La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito che i colloqui 41-bis in videochiamata sono legittimi solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà oggettiva a svolgere visite in presenza, mantenendo sempre controlli rigorosi e un carattere eccezionale e transitorio. Il detenuto perde il ricorso con condanna alle spese, mentre per il Ministero non sono previsti oneri.
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Carcere duro e diritti: ok al colloquio in videocollegamento 41-bis
Un detenuto sottoposto al carcere duro ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza la possibilità di effettuare il colloquio mensile di dieci minuti a distanza durante le restrizioni sanitarie. L'amministrazione statale si è opposta fermamente alla misura, sostenendo che le comunicazioni audiovisive richiedessero presupposti eccezionali legati a gravi condizioni personali e non alla sola crisi sanitaria. Il Ministero ha quindi presentato ricorso davanti ai giudici di legittimità per cancellare l'ordinanza. La Suprema Corte ha respinto le doglianze ministeriali, sancendo la piena legittimità del colloquio in videocollegamento 41-bis. Il collegamento audiovisivo protetto garantisce le esigenze affettive del recluso e assicura allo stesso tempo il totale rispetto dei rigidi standard di sicurezza pubblica previsti dalla legge.
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Proroga del 41-bis: la buona condotta non cancella i legami mafiosi
Un detenuto condannato per gravi delitti di criminalità organizzata ha contestato la proroga del 41-bis disposta dal Ministero della Giustizia. La difesa ha sostenuto che il lungo periodo di carcerazione, unito a un percorso scolastico e detentivo positivo, attestasse la perdita di pericolosità e l'assenza di contatti attuali con il sodalizio mafioso. La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso, confermando il regime speciale. I giudici hanno chiarito che il mero trascorrere del tempo o la buona condotta carceraria non bastano a dimostrare la rottura del vincolo associativo, soprattutto quando il clan mafioso di matrice familiare continua a operare attivamente sul territorio.
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Regime 41-bis: quando la proroga è legittima
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della proroga del regime 41-bis per un detenuto ritenuto figura di spicco di un'associazione criminale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure del ricorrente miravano a un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità, e la motivazione del Tribunale di Sorveglianza non è stata ritenuta 'apparente' ma fondata su una valutazione logica del pericolo di collegamenti con l'esterno.
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Regime 41-bis: proroga legittima con probabilità
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un detenuto contro la proroga del regime 41-bis. I giudici ribadiscono che per estendere il "carcere duro" non è necessaria la certezza dei contatti con l'organizzazione criminale, ma è sufficiente una loro ragionevole probabilità, desumibile da elementi come il carisma criminale del soggetto, la vitalità del clan e la sua condotta in carcere.
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Regime 41-bis: i criteri per la legittima proroga
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro la proroga del regime 41-bis. La Corte ha stabilito che per confermare il "carcere duro" non è necessaria la prova certa dei contatti con l'organizzazione criminale, ma è sufficiente una "ragionevole probabilità" basata su elementi concreti come l'elevato spessore criminale, il ruolo apicale non abbandonato e la persistente vitalità del clan di appartenenza.
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