Un detenuto sottoposto al carcere duro ha ottenuto dal Magistrato di Sorveglianza la possibilità di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite collegamento video durante le restrizioni per la pandemia. Il Ministero della Giustizia ha contestato la concessione ritenendola incompatibile con la massima sicurezza. Al contempo, il detenuto ha impugnato il provvedimento per chiederne l'applicazione permanente, oltre l'emergenza sanitaria. La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito che i colloqui 41-bis in videochiamata sono legittimi solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà oggettiva a svolgere visite in presenza, mantenendo sempre controlli rigorosi e un carattere eccezionale e transitorio. Il detenuto perde il ricorso con condanna alle spese, mentre per il Ministero non sono previsti oneri.
Continua »