La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di revoca del fallimento, il tribunale fallimentare deve limitarsi a determinare l'ammontare del compenso curatore, senza poter individuare il soggetto obbligato al pagamento. Tale decisione, incidendo su diritti soggettivi patrimoniali, deve essere assunta nell'ambito di un autonomo giudizio contenzioso a cognizione piena. Il ricorso presentato dal professionista è stato dichiarato inammissibile poiché non ha scalfito la necessità di instaurare un procedimento separato nel rispetto del principio del contraddittorio.
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