Un Individuo, condannato per furto aggravato, ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha confermato che i giudici precedenti avevano motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti, basandosi su elementi decisivi. Riguardo alla recidiva, la Corte ha ribadito che la valutazione non si limita alla gravità dei fatti o al tempo trascorso, ma considera il rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti, verificando una persistente inclinazione al delitto. L'Individuo è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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