Una musicista con un contratto di breve durata viene licenziata da una Fondazione teatrale a causa della sospensione degli spettacoli per il COVID-19. La Fondazione invoca l'impossibilità di eseguire la prestazione. La lavoratrice si oppone, sostenendo che un accordo aziendale, siglato il giorno prima del recesso, prevedeva tutele per tutti i dipendenti. La Corte di Cassazione le dà ragione, stabilendo che il recesso anticipato contratto a termine era illegittimo. L'accordo aziendale, infatti, si applicava anche ai contratti brevi e prevaleva sulla decisione unilaterale dell'azienda, escludendo la possibilità di licenziare.
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