La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto a tempo determinato, anche se soggetto a un recesso ante tempus illegittimo da parte del datore di lavoro, si considera definitivamente cessato. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto ai benefici di una successiva proroga contrattuale disposta per altri dipendenti. Il risarcimento del danno per il lavoratore è limitato alle retribuzioni perse fino alla data di scadenza originaria del contratto, escludendo qualsiasi pretesa basata su potenziali rinnovi futuri.
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