Tre imputati hanno presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza d'appello contestando i criteri adottati per la quantificazione della sanzione. Tra le censure principali figuravano il difetto di motivazione sulla quantificazione della sanzione vicino ai minimi di legge, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura degli aumenti applicati per la continuazione tra reati consumati e tentati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, nella commisurazione della pena, la vicinanza al minimo edittale non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza complessiva. Inoltre, l'esistenza di precedenti penali specifici preclude le attenuanti generiche e gli aumenti minimi per la continuazione non violano il principio di proporzione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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