La Corte d'Appello condannava l'imputato a cinque anni di reclusione e diciassettemila euro di multa per plurime cessioni di stupefacenti, applicando la continuazione con una precedente condanna. L'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo la riqualificazione dei fatti in spaccio di lieve entità, contestando l'applicazione della continuazione senza una sua formale richiesta e lamentando carenze motivazionali sugli aumenti di pena per i reati minori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il quantitativo di 49 grammi lordi di eroina esclude la lieve entità. Inoltre, la difesa non ha alcun interesse pratico a impugnare il riconoscimento della continuazione, poiché tale istituto produce un beneficio sanzionatorio evidente rispetto al cumulo materiale delle pene.
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