La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore contro la decisione del Tribunale del Riesame. Il caso riguardava un'operazione di truffa informatica e riciclaggio. Un intermediario aveva fornito i dati delle carte di credito per far confluire i proventi della truffa, venendo quindi considerato complice del reato presupposto (la truffa) e non di riciclaggio. Inoltre, un'altra partecipante, che sosteneva di essere stata minacciata, è stata ritenuta complice volontaria poiché aveva accettato di trattenere il quindici per cento dei profitti. La Cassazione ha ribadito che non può rivalutare le prove nel merito, confermando la logicità della decisione precedente: chi partecipa direttamente alla truffa informatica non risponde di riciclaggio, e chi accetta un profitto non può dirsi vittima di violenza.
Continua »