La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per ricettazione di anabolizzanti a carico di diversi soggetti, tra cui titolari di palestre e personal trainer. Gli imputati sostenevano che la ricettazione non fosse applicabile, perché il reato di origine (commercio illecito di sostanze dopanti) non è contro il patrimonio e perché il loro 'profitto' era solo il miglioramento fisico, non economico. La Corte ha respinto questa tesi, stabilendo un principio fondamentale: la ricettazione si configura per beni provenienti da 'qualsiasi delitto'. Inoltre, il profitto non deve essere per forza patrimoniale, ma può consistere in qualsiasi vantaggio personale, incluso il potenziamento muscolare. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le condanne sono diventate definitive.
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