Un automobilista, dopo aver causato un incidente, si dava alla fuga. Condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di fuga, ricorreva in Cassazione sostenendo la mancanza di dolo e chiedendo le attenuanti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che per il reato di fuga è sufficiente la percezione di aver causato un sinistro con potenziale danno alle persone, a prescindere dall'effettivo verificarsi di lesioni. Le attenuanti sono state negate a causa della grave condotta pericolosa tenuta dall'imputato.
Continua »