Un soggetto, condannato per truffa, ricorre in Cassazione contestando il diniego delle attenuanti generiche. Sebbene il motivo iniziale fosse infondato, durante il giudizio di legittimità interviene la remissione di querela da parte della persona offesa, accettata dall'imputato. La Suprema Corte, preso atto della causa estintiva, annulla la sentenza senza rinvio, dichiarando il reato estinto e condannando l'imputato al solo pagamento delle spese processuali.
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