Un cittadino ha impugnato la condanna per il reato di minaccia, sostenendo che le offese e gli epiteti pronunciati non avessero una reale capacità intimidatoria verso la vittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per la sussistenza del delitto, non serve che la persona offesa provi un timore effettivo. È sufficiente che le espressioni utilizzate siano potenzialmente idonee, nel contesto concreto, a turbare la libertà psichica e morale del soggetto passivo. Il ricorrente deve quindi pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende. La parte civile non ottiene il rimborso delle spese per aver depositato le conclusioni in ritardo.
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