Il Giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca dell'indulto concesso a un condannato, poiché l'interessato ha riportato una nuova condanna a due anni e sei mesi di reclusione per reati commessi nei cinque anni successivi. La nuova sanzione derivava però da un reato continuato, la cui violazione più grave prevedeva una pena inferiore ai due anni. La difesa ha contestato la decisione, evidenziando il mancato scorporo degli aumenti per la continuazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la revoca dell'indulto richiede la scissione dei reati: il giudice deve valutare solo la pena base della violazione principale, escludendo gli aumenti. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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