Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva per otto diverse sentenze di condanna relative a furti, spaccio e danneggiamento commessi nell'arco di sei anni. Il Giudice dell'Esecuzione ha respinto la richiesta a causa del vasto intervallo temporale tra le condotte e della natura eterogenea dei reati, escludendo la presenza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la continuazione richiede un'unica programmazione preventiva e che lo stato di tossicodipendenza non costituisce prova automatica di un piano unitario. Inoltre, per le sole sentenze di patteggiamento, l'assenza di un accordo tra le parti sulla pena ex art. 188 disp. att. c.p.p. impedisce il riconoscimento del beneficio. Il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese.
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