La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto riguardo al calcolo della pena per ottenere un permesso premio. La sentenza chiarisce che, in caso di cumulo di pene per reati ostativi e non, una volta considerata espiata la pena per il reato ostativo (attraverso lo scioglimento del cumulo), questa non può essere nuovamente conteggiata per raggiungere la soglia di pena richiesta per i reati non ostativi. Questa interpretazione mira a garantire un trattamento equo e coerente tra i condannati, indipendentemente dalla casualità con cui vengono unificate le pene.
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