Una società, dopo aver sanato con ravvedimento operoso una dichiarazione dei redditi infedele, veniva sanzionata per l'insufficiente versamento degli acconti, calcolati sulla base della dichiarazione originaria. La Corte di Cassazione ha annullato la seconda sanzione, stabilendo che non è possibile applicare un cumulo sanzioni quando l'omesso versamento è una diretta conseguenza della dichiarazione infedele già sanata. La violazione più grave assorbe quella minore, evitando una doppia penalità per un unico comportamento.
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