Una donna, condannata per lesioni aggravate e minacce ai danni di un'altra persona, ricorre in Cassazione contestando il diniego della sospensione condizionale della pena. La ricorrente sostiene che la precedente condanna con pena sospesa riguardasse un fatto successivo a quello in giudizio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il diniego non si fonda solo sulla cronologia delle condanne, ma su una valutazione complessiva della personalità del reo. L'imputata ha dimostrato una totale incapacità di autocontrollo, aggredendo ripetutamente la vittima per motivi di gelosia risalenti a molti anni prima. Tale condotta evidenzia un elevato rischio di recidiva, giustificando pienamente il rifiuto del beneficio. Di conseguenza, la ricorrente perde il ricorso e viene condannata a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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