La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un ex dirigente, confermando la responsabilità dell'amministratore per i danni arrecati alla Società. L'Amministratore aveva redatto in modo errato il bilancio di esercizio, omettendo di contabilizzare una sopravvenienza attiva ed esponendo l'azienda a un recupero fiscale. Inoltre, aveva consentito il trasporto di rifiuti aziendali senza i necessari formulari di identificazione, causando l'irrogazione di una cospicua sanzione amministrativa. La Suprema Corte ha stabilito che la Società ha pieno diritto di rivalersi sull'amministratore per le somme pagate a causa delle sue condotte illecite. È stata altresì confermata la validità della notifica degli atti presso la residenza italiana, non avendo l'amministratore dimostrato che la Società fosse a conoscenza del suo effettivo trasferimento all'estero.
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