Un risparmiatore ha agito in giudizio per la nullità di una polizza assicurativa a carattere finanziario, stipulata nel 2003. Le sue domande sono state respinte sia in primo grado sia in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando il principio di inammissibilità dell'appello generico. L'impugnazione, infatti, non contestava la ragione principale della decisione della Corte d'Appello (la genericità del motivo di gravame), ma si concentrava su altri aspetti, risultando così inefficace.
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