Un dipendente pubblico ha citato in giudizio il suo datore di lavoro, un'azienda sanitaria, per ottenere differenze retributive, sostenendo di aver svolto mansioni corrispondenti a un inquadramento superiore. La Corte d'Appello ha respinto la sua richiesta, ritenendo che le mansioni di livello superiore non fossero prevalenti. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, sottolineando che non è possibile richiedere in sede di legittimità una nuova valutazione dei fatti e che il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri legali per la valutazione delle mansioni. Il ricorso del dipendente è stato quindi definitivamente respinto.
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