Un assicurato, dopo una prima causa che ha confermato i limiti di indennizzo di una polizza, ne ha intentata una seconda per denunciare la falsità delle firme su quelle stesse clausole. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il principio del giudicato esterno, derivante dalla prima sentenza, aveva già implicitamente accertato l'autenticità delle sottoscrizioni, precludendo così una nuova azione legale sullo stesso punto.
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